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RELAZIONE TECNICA EX LEGGE 10/91?

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ex legge 10

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Relazione Tecnica Ex legge 10/91

La legge n. 10 del 09/01/1991, Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 1991, n. 13, nasce con l’intento di razionalizzare il consumo dell’energia utilizzata per il riscaldamento e di regolamentare il settore termotecnico.

Con il recente decreto relazione tecnica attuativo della legge 90 vengono definiti tre nuovi schemi di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ex legge 10, in funzione delle diverse tipologie di lavori:

  • nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad energia quasi zero
  • riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello, costruzioni esistenti con riqualificazione dell’involucro edilizio e di impianti termici
  • riqualificazione energetica degli impianti tecnici

Gli schemi, con le dovute differenze date dalle diverse tipologie di intervento, contengono le informazioni minime necessarie per accertare l’osservanza delle norme vigenti da parte degli organismi competenti:

  • informazioni generali
  • fattori tipologici dell’edificio
  • parametri climatici della località
  • dati tecnici e costruttivi dell’edificio e delle relative strutture
  • dati relativi agli impianti (impianti termici, fotovoltaici, solari termici, di illuminazione, ecc.)
  • principali risultati dei calcoli (involucro edilizio e ricambio d’aria, indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l’illuminazione)
  • elementi specifici che motivano deroghe a norme vigenti
  • documentazione allegata
  • dichiarazione di rispondenza

Il primo schema da seguire per la Relazione Legge 10 di cui all’Allegato 1 del decreto, riguarda:

  • nuove costruzioni
  • ristrutturazioni importanti di primo livello
  • edifici a energia quasi zero.

Per ristrutturazioni importanti di primo livello si intendono interventi che interessano più del 50% della superficie disperdente esterna e l’eventuale rifacimento dell’impianto termico invernale e/o estivo.

Gli edifici a energia quasi zero sono fabbricati ad altissima prestazione energetica e fabbisogno energetico molto basso, quasi nullo, coperto in larga misura da fonti rinnovabili, compresa l’energia da rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze.

Il secondo schema di Relazione legge 10, di cui all’Allegato 2 del decreto, riguarda i lavori relativi a:

  • riqualificazione energetica di costruzioni esistenti
  • ristrutturazioni importanti di secondo livello
  • riqualificazione dell’involucro edilizio e degli impianti termici

Per ristrutturazioni importanti di secondo livello si intendono interventi che interessano dal 25% al 50% della superficie disperdente esterna e l’eventuale rifacimento dell’impianto termico invernale e/o estivo o interventi che interessano più del 50% della superficie disperdente esterna.

Il terzo schema di relazione legge 10 di cui all’Allegato 3 del decreto, riguarda infine i lavori relativi alla riqualificazione energetica degli impianti termici.

Un edificio è sottoposto a riqualificazione energetica degli impianti tecnici, quando vengono effettuati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione o risanamento conservativo su impianti aventi proprio consumo energetico.

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