La relazione tecnica, comunemente conosciuta come relazione legge 10 o relazione ex legge 10, definita anche relazione energetica, è un elaborato tecnico-descrittivo che definisce le prestazioni e il rendimento del sistema edificio-impianto, con particolare attenzione alle dispersioni termiche.
La legge n. 10 del 09/01/1991, Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 1991, n. 13, nasce con l’intento di razionalizzare il consumo dell’energia utilizzata per il riscaldamento e di regolamentare il settore termotecnico.
Con il recente decreto relazione tecnica attuativo della legge 90 vengono definiti tre nuovi schemi di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ex legge 10, in funzione delle diverse tipologie di lavori:
Gli schemi, con le dovute differenze date dalle diverse tipologie di intervento, contengono le informazioni minime necessarie per accertare l’osservanza delle norme vigenti da parte degli organismi competenti:
Il primo schema da seguire per la Relazione Legge 10 di cui all’Allegato 1 del decreto, riguarda:
Per ristrutturazioni importanti di primo livello si intendono interventi che interessano più del 50% della superficie disperdente esterna e l’eventuale rifacimento dell’impianto termico invernale e/o estivo.
Gli edifici a energia quasi zero sono fabbricati ad altissima prestazione energetica e fabbisogno energetico molto basso, quasi nullo, coperto in larga misura da fonti rinnovabili, compresa l’energia da rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze.
Il secondo schema di Relazione legge 10, di cui all’Allegato 2 del decreto, riguarda i lavori relativi a:
Per ristrutturazioni importanti di secondo livello si intendono interventi che interessano dal 25% al 50% della superficie disperdente esterna e l’eventuale rifacimento dell’impianto termico invernale e/o estivo o interventi che interessano più del 50% della superficie disperdente esterna.
Il terzo schema di relazione legge 10 di cui all’Allegato 3 del decreto, riguarda infine i lavori relativi alla riqualificazione energetica degli impianti termici.
Un edificio è sottoposto a riqualificazione energetica degli impianti tecnici, quando vengono effettuati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione o risanamento conservativo su impianti aventi proprio consumo energetico.
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